Regione Lombardia - L.R. 11/01 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione"
La legge regionale n. 11 dell'11 maggio 2001 emanata dalla Regione Lombardia regolamenta l'ubicazione, l'installazione, la modifica e il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in ambito regionale. La legge non sostituisce gli altri obblighi previsti dalle normative vigenti, statali e regionali, ma si affianca ad essi, che pertanto devono sempre essere rispettati.
Le regole principali per i radioamatori sono:
- L'ambito di applicazione riguarda gli impianti ed apparecchiature impiegati come sistemi fissi che producano campi elettromagnetici di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz (in cui sono comprese tutte la bande radioamatoriali) e che abbiano una potenza al connettore d'antenna superiore a 5 W. Risultano perciò esclusi gli apparati montati su veicoli e quelli palmari; se sono usati come stazioni fisse ed hanno una potenza superiore ai 5 W sono soggetti comunque a questa legge.
In ogni caso gli impianti ed apparecchiature devono essere impiegati nei limiti previsti dalla normativa statale vigente per la salvaguardia della salute della popolazione. - Se esistono aree, intorno agli impianti o apparecchiature, che possono essere accessibili alla popolazione e dove si possono superare i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale, esse devono essere interdette all'accesso e indicate adeguatamente con la prevista segnaletica. Le valutazioni di ordine tecnico relative agli impianti radioamatoriali in concessione possono essere effettuate dal titolare della concessione stessa.
- Almeno 30 giorni prima dell'attivazione dell'impianto, il radioamatore titolare ha l'obbligo di comunicare al Sindaco del comune dove è posto l'impianto e all'ARPA (Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente) l'esercizio dell'impianto radioamatoriale in concessione. Le informazioni fornite sono raccolte nel catasto regionale degli impianti fissi di telecomunicazione gestito dall'ARPA.
- Entro 10 giorni dalla variazione di titolarità dell'impianto, della sua chiusura oppure della sua messa fuori esercizio, queste informazioni devono essere comunicate al Sindaco e all'ARPA.
- Le mancate comunicazioni comportano una multa.
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RegioneLombardia-Legge112001.pdf Testo integrale della Legge Regionale 11/2001 (PDF 337kB) |
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RegolamentoAttuativo-Legge112001.pdf Regolamento Attuativo della Legge Regionale 11/2001 (PDF 28kB) |
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Circolare A.R.P.A. per la Regione Lombardia in merito alla Legge Regionale 11/2001 (PDF 20kB) |

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